Esenzione IMU comuni montani: le regole 2026
Con la Risoluzione n 1 del 1° aprile 2026 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha chiarito che per l'esenzione IMU 2026 per i terreni agricoli delle zone montane restano in viogre le vecchie regole a prescindere dalla pubblicazione della Legge nn 131/2025.
La riorganizzazione e classificazione dei comuni montani non cambia le regole dell’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli.
Esenzione IMU comuni montani: regole 2026 dal Ministero
Con la Risoluzione n. 1 del 1° aprile 2026, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha chiarito che i nuovi criteri di classificazione delle zone montane non hanno alcuna validità ai fini fiscali per l’esenzione IMU.
I terreni agricoli situati in aree montane o di collina continueranno a essere esentati dall’imposta municipale seguendo i criteri e gli elenchi storici.
Manca poco più di un mese per il pagamento dell'IMU 2026 e i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze arrivano a seguito dello schema di regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, previsto dalla legge sulle zone montane (Legge 12 settembre 2025, n. 131) e autorizzato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 18 febbraio 2026.
In particolare con stati ridefiniti i comuni montani in base a parametri relativi all’altimetria e alla pendenza dei territorio, tale pubblicazione ha generato dubbit e il MEF li ha sciolti.
Vengono specificati due punti importanti.
L'art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993”.
La legge n. 131 del 2025, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, stabilisce con l'art. 2, comma 1, primo periodo, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pag 2 / 2 pendenza”.
In attuazione di tale disposizione, vista la mancata intesa da parte della Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri ha adottato, la menzionata deliberazione del 18 febbraio 2026, con la quale è stata autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”, secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, al quale è, a sua volta, allegato l’elenco dei comuni che soddisfano i relativi requisiti.
In merito, occorre sottolineare che la richiamata deliberazione, avendo autorizzato l’adozione dello schema di Regolamento in questione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 2811, costituisce solo una fase dell’iter di adozione del Regolamento stesso, che non risulta ancora perfezionato.
Si deve, comunque, osservare che detto Regolamento non sarebbe, in ogni caso, applicabile ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, visto il disposto dell’art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025, il quale espressamente prevede che: “La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore”.
In conclusione, l’elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento in oggetto non è valido ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli prevista dal più volte citato art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e che, conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, continui a trovare applicazione l’elenco allegato alla citata Circolare n. 9 del 1993.