Crisi d’impresa: sovraindebitamento e esdebitazione, commento ADE
La Circolare n 9/2026 publbicata in data 21 ottobre sul proprio sito internet è dedicata agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) che presentano profili di interesse per l’Amministrazione finanziaria.
Il documento di prassi, disponibile in veste definitiva, recepisce i contributi pervenuti dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica avviata il 26 giugno e conclusasi il 24 luglio 2026.
In particolare, la circolare esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con riguardo a:
- disposizioni di carattere generale (artt. 65-66),
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73),
- concordato minore (artt. 74-83),
- liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277)
- esdebitazione (artt. 278-283)
Sovraindebitamento ed esdebitazione: i soggetti interessati
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono destinate ai debitori che si trovano in condizioni di crisi o insolvenza e non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
La circolare individua, tra i soggetti interessati:
- Consumatori;
- Professionisti;
- Imprenditori minori e agricoli;
- Start-up innovative;
- Altri debitori individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Codice.
Gli strumenti principali sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.
La circoalre riporta l'art. 65 che reca Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
“1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell’articolo 44, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.
4. Abrogato.
4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”
Come funziona la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
La ristrutturazione consente al consumatore sovraindebitato di proporre, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano che definisce tempi e modalità di pagamento dei debiti.
Il piano può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori.
Un elemento centrale è che l’omologazione non richiede il voto favorevole dei creditori, ma è rimessa alla valutazione del tribunale.
L’Agenzia approfondisce anche la durata dei piani e la possibilità di prevedere pagamenti pluriennali, da valutare in relazione alla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Sovraindebitamento familiare: è possibile presentare un’unica domanda?
L’articolo 66 del Codice consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
La procedura permette una gestione coordinata delle difficoltà economiche familiari, pur mantenendo distinte le masse attive e passive dei singoli debitori.
La circolare chiarisce inoltre le modalità di coordinamento dei procedimenti e il ruolo del giudice competente.
Concordato minore: quali chiarimenti fornisce la circolare?
Il concordato minore è rivolto principalmente a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e altri soggetti ammessi dalla disciplina.
Tra i chiarimenti principali, l’Agenzia recepisce l’orientamento della Cassazione secondo cui l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato minore, anche se individuale o se propone un concordato liquidatorio.
Inoltre, per il concordato minore non è richiesta la proposta di transazione fiscale prevista dall’articolo 88 del Codice. Devono tuttavia essere rispettate le garanzie sostanziali previste per i crediti tributari e previdenziali.
Liquidazione controllata: quale ruolo ha il Fisco?
La liquidazione controllata disciplina la gestione del patrimonio del debitore sovraindebitato mediante una procedura concorsuale.
La circolare esamina le modalità di apertura, la formazione del passivo, l’attività del liquidatore e la chiusura della procedura.
Particolare attenzione è dedicata agli adempimenti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto per la ricostruzione delle posizioni debitorie e l’insinuazione dei crediti tributari nel passivo.
Esdebitazione: quando è possibile liberarsi dai debiti fiscali?
L’esdebitazione consiste nella liberazione del debitore dai debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Come stabilito dall’articolo 278 del Codice della crisi, il beneficio comporta l’inesigibilità dei crediti residui nei confronti del debitore esdebitato.
Tale effetto può riguardare anche i debiti di natura tributaria, nel rispetto delle condizioni e delle esclusioni previste dalla disciplina.
L’esdebitazione non determina, tuttavia, la liberazione degli altri soggetti eventualmente obbligati.
Restano infatti salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Quali debiti sono esclusi dall’esdebitazione?
Non tutti i debiti possono essere ricompresi nel beneficio.
L’articolo 278, comma 7, del Codice individua alcune categorie di obbligazioni escluse dall'esdebitazione.
Tra queste rientrano:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- i debiti derivanti dal risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, assume quindi rilievo la loro natura, distinguendo quelle accessorie al debito principale dalle sanzioni autonome.
Quando si può ottenere l’esdebitazione nella liquidazione controllata?
L’articolo 282 del Codice disciplina l’esdebitazione nell’ambito della liquidazione controllata.
Il beneficio opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura oppure, anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.
L’esdebitazione è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.
La disciplina prevede inoltre specifiche condizioni ostative al riconoscimento del beneficio, legate, tra l’altro, a determinate condotte del debitore.
La circolare n 9/2026 riporta l'art 278 con oggetto e ambito dell'esdebitazione:
1. L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all’esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.
5. L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori a debiti estinti”.
Esdebitazione del debitore incapiente: chi può beneficiarne?
Un istituto specifico è rappresentato dall’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’articolo 283 del Codice della crisi.
La disposizione si rivolge alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Il beneficio può essere concesso una sola volta.
La normativa tiene conto anche della situazione reddituale e familiare del debitore, prevedendo criteri per valutare l’effettiva impossibilità di destinare risorse al soddisfacimento dei creditori.
La domanda deve essere presentata al giudice competente tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC), corredata dalla documentazione prevista.
Che cosa succede se il debitore incapiente ottiene nuove risorse?
L'esdebitazione dell'incapiente non esclude ogni successivo obbligo verso i creditori. L’articolo 283 prevede infatti che, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengono utilità che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, il debito resta esigibile nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla norma.
Non sono considerate utilità sopravvenute, a questi fini, i finanziamenti ricevuti dal debitore.
Per tutti gli appronondimenti, la Circolare n 9/2026 contiene il commento alle norme del codice della crisi d'impresa